STATUTO
CORI D’ABRUZZO CHORUS INSIDE APS ENTE TERZO SETTORE
Art. 1 – Denominazione.
È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117, una Associazione di promozione sociale, culturale, ricreativa, del tempo libero, con finalità assistenziali, denominata: “CORI D’ABRUZZO CHORUS INSIDE APS ETS”, qui di seguito detta anche Associazione.
Art. 2 – Durata. Esercizio finanziario.
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2070. Essa potrà essere prorogata a anticipata con delibera dell’Assemblea dei soci. In caso di proroga non sarà necessario integrare il presente Statuto.
L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3 – Sede.
L’Associazione ha sede legale ed operativa in Chieti alla Via Giuseppe Verdi n. 15.
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare il presente statuto, anche nell’ipotesi di trasferimento della sede in altro Comune.
Art. 4– Scopi sociali, principi e finalità.
L’Associazione, senza fini di lucro, si costituisce come Comitato Regionale Corale della “FEDERAZIONE CORI ITALIANI CHORUS INSIDE APS ETS” ed ha per oggetto lo studio, la pratica, l’approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell’arte in genere. Essa opera prevalentemente nel suo territorio regionale ed in particolare si occupa di:
– concorrere alla diffusione ed alla promozione della musica corale, delle iniziative dirette a sviluppare il patrimonio corale ed etno-musicale delle varie realtà culturali presenti in Abruzzo e la conoscenza di esso tra i cittadini, non interferendo in alcun modo sugli indirizzi, le scelte e le attività di ciascun coro affiliato;
– coordinare i cori della regione attraverso una rete di comunicazione (web, social, email, ecc.)
– organizzare eventi corali (rassegne, concerti, festival) in collaborazione con la Federazione Cori Italiani Chorus Inside APS ETS;
– curare la diffusione di pubblicazioni, di notiziari e dischi specializzati nel canto corale
– organizzare Masterclass e Corsi per la formazione dei direttori e dei coristi
– promuovere la coralità nelle sedi istituzionali
– far crescere la coralità regionale includendo il maggior numero di cori presenti nel territorio
– costruire biblioteche di consultazione, stabilire relazioni continuative con Enti, pubblici e privati, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed istituti editoriali operanti nel settore, sviluppare rapporti e relazioni con similari associazioni italiane ed estere su basi di reciprocità
L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali in collaborazione e con il coordinamento della Federazione, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. Ai fini fiscali l’Associazione è da considerarsi ente non commerciale e valgono le disposizioni fiscali in materia, anche delle leggi speciali.
L’Associazione opererà nel rispetto delle direttive della Federazione ed in particolare accetta incondizionatamente le disposizioni dell’articolo 8 dello Statuto della “Federazione Cori Italiani Chorus Inside APS ETS” e le altre disposizioni riguardanti l’affiliazione e il funzionamento dei Comitati Regionali Corali contenute nello Statuto e nei Regolamenti approvati dalla Federazione.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire e collaborare con altri organismi e associazioni aventi scopi similari; potrà inoltre assumere o ingaggiare artisti, animatori, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione. Potrà, inoltre, affiliarsi a uno o più Enti di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni.
L’adesione ad altri organismi potrà comportare l’accettazione senza ulteriore ratifica dei loro Regolamenti relativamente all’affiliazione o aderenza alle altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell’Associazione. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione – pur non avendo fini di lucro – potrà svolgere attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, sia rivolte a soci che ai non associati, aziende, enti pubblici e privati, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso, gli eventuali utili – al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali – andranno investiti nell’Associazione al fine di contribuire a coprire le spese di gestione e a migliorarne l’efficienza e la qualità nello svolgimento dell’attività istituzionale.
L’Associazione, ove necessario e possibile, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazioni ed attività occasionale anche, se necessario, ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione di fini sociali.
Le attività poste in essere dall’Associazione potranno essere svolte anche fuori dal territorio della Regione Abruzzo con il coordinamento della Federazione, nei luoghi di volta in volta individuati dal Consiglio Direttivo, in funzione della rilevanza locale, nazionale o internazionale delle varie iniziative intraprese.
Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 5 – Patrimonio ed entrate.
Il Patrimonio e le entrate sono costituite da:
- a) dalle quote iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) dai proventi derivanti da attività economiche collaterali.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Art.6- Soci: diritti e doveri.
Le categorie dei soci sono le seguenti:
- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti e doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo Regionale.
Possono assumere la qualifica di socio ordinario tutti i Cori aventi sede nella Regione che ne facciano richiesta attraverso il proprio legale rappresentante, dichiarando di condividerne gli scopi sociali. L’istanza di ammissione può essere inoltrata anche on-line o perfezionata sul sito dell’Associazione qualora possibile. L’istanza di ammissione deve essere corredata di ricevuta di versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale.
L’ammissione all’Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale o da apposita Commissione da esso designata previa verifica dei requisiti richiesti e può essere rifiutata per gravi motivi che non devono essere verbalizzati né comunicati.
L’iscrizione ha validità fino alla fine dell’esercizio finanziario dell’anno di ammissione e si rinnova automaticamente di dodici mesi col versamento della quota associativa. Non sono Ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il versamento della quota associativa da parte dei soci ordinari deve essere effettuato entro il giorno 30 (trenta) del primo mese di ciascun anno finanziario per poter maturare il diritto di voto alle assemblee.
L’Adesione all’Associazione da parte dei Soci comporta:
- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
- b) il pagamento della quota d’iscrizione, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione e della Federazione;
- d) sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori della Federazione;
- e) l’inserimento nel Registro interno dei soci dell’Associazione e della Federazione.
Il socio può recedere dall’Associazione senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Regionale.
La perdita della qualità di Socio può avvenire per:
- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice di condotta e della carta dei valori della Federazione;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- d) comportamento scorretto.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo Regionale senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.
Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell’Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spese, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
Art. 7- Quote sociali.
Gli importi delle quote associative, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo Regionale il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
Art. 8 – Organi sociali.
Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo Regionale
- le Commissioni
- il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
Art. 9 – L’Assemblea Generale.
L’Assemblea Generale è sovrana. Essa è formata da tutti i rappresentanti legali o persone delegate dei Cori aventi sede nella Regine. Sono ammesse due deleghe.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell’Associazione o da diverso organo eventualmente previsto dallo Statuto, mediante avviso scritto affisso presso la sede dell’Associazione e presso tutte le eventuali sedi secondarie e amministrative oppure spedito con lettera raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica o telefax a tutti gli aventi diritto a parteciparvi o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell’Associazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento dell’Assemblea Generale, nonché l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
La convocazione deve essere inviata, salvo che non sia pubblicata a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell’Associazione, all’indirizzo o alla casella di posta elettronica o al numero di telefax dell’avente diritto al voto indicato nella richiesta di iscrizione ovvero risultante dalla comunicazione depositata alla Segreteria in data successiva. Copia dell’avviso di Convocazione deve essere inviata via mail alla Federazione. Il Presidente Nazionale o un suo delegato può partecipare all’Assemblea senza diritto di voto.
L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto economico finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al Consiglio Direttivo Regionale le linee programmatiche per il successivo.
L’Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richiede il Consiglio Direttivo o la metà degli associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente Regionale dell’Associazione; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente Regionale su delega del Presidente Regionale, o da persona designata dall’Assemblea. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente Regionale e dal Segretario dell’assemblea all’uopo nominato dall’assemblea e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Copia dei verbali di assemblea con i relativi allegati devono essere inoltrati via mail alla Federazione entro venti giorni dall’Assemblea.
Art. 10- Consiglio Direttivo
L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da cinque a quindici membri: Presidente Regionale, uno o due Vicepresidenti Regionali, Segretario e Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale tra gli associati in regola con le disposizioni del presente statuto, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Le candidature redatte su apposito modello disponibile presso la Segreteria Generale dell’Associazione (istituita presso la sede legale o altra sede pubblicizzata sul sito dell’associazione) devono essere depositate presso la stessa almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea elettiva.
Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo devono avere uno dei seguenti requisiti:
- Diploma di conservatorio v. o. / Laurea triennale / Laurea Specialistica
- Lauree universitarie inerenti materie culturali, musicali, umanistiche
- Esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e non, con relativi attestati
- Esperienze musicali, culturali lavorative certificate.
Detta disposizione si intende automaticamente inapplicabile qualora possa venire in contrasto con norme in materia di enti senza scopo di lucro di futura emanazione.
Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e, pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, responsabili, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente Regionale, delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta elettronica o telefax almeno 48 ore prima della riunione o mediante avviso pubblicato sul sito.
Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico, salvo diversa deliberazione assembleare.
Qualora dovesse venir meno uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri cooptati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea Generale che potrà confermarli o sostituirli; il mandato dei consiglieri cooptati scadrà alla stessa data del mandato dei consiglieri eletti.
Art. 11 – Presidente Regionale
Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Regionale può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni al Vice presidente Regionale; la delega dovrà essere data per iscritto. Il Presidente Regionale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Può essere nuovamente eletto Presidente o assumere altre cariche elettive indipendentemente dalla durata dell’ultimo mandato.
Art. 12 – Vicepresidente Regionale.
Il Vicepresidente Regionale può sostituire il Presidente Regionale nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità ed urgenza può mettere in atto provvedimenti che avranno piena efficacia solo se ratificati dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Segretario Generale
Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Presidente Regionale e del Consiglio Direttivo e tiene il libro dei verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Tiene ed aggiorna il libro dei soci; predispone, di concerto con il Tesoriere, gli elementi necessari alla redazione del bilancio della gestione annuale.
Art. 14- Tesoriere
Il Tesoriere gestisce il patrimonio associativo nell’ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo; ha la responsabilità della cassa dell’Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione al fine di sottoporti al Consiglio Direttivo e poi all’assemblea Generale per la loro approvazione.
Art. 15 – Le Commissioni
Con delibera del Consiglio Direttivo, che ne cura anche l’approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.
I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.
Art. 16 – Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Revisore Unico deve avere i requisiti professionali del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e qualora eletto ha gli stessi compiti e funzioni del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell’assemblea Generale o per obbligo di legge, si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall’Assemblea Generale in una lista unica scelta tra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra non soci.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili o a quello dei Dottori Commercialisti ed è eletto dall’assemblea Generale su lista a parte.
Al Collegio è demandato il controllo e la verifica di legittimità a compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell’Associazione; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all’Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali dell’Associazione. Nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti dalla sede Regionale dell’associazione.
Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Generale dell’Associazione che funge da cancelleria del Collegio.
L’avviso di convocazione viene comunicato ai componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.
Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.
Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.
Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.
Il primo Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è nominato entro due anni dal Consiglio Direttivo il quale è competente anche nella scelta della composizione dell’Organo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico resta in carica fino alla prossima Assemblea Generale elettiva.
Art. 17 – Collegio dei Probiviri
L’Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi dell’Associazione. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Generale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all’Associazione. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Regionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti
Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):
- a) richiamo;
- b) diffida;
- c) deplorazione;
- d) multa;
- e) sospensione dalla qualifica e dall’attività anche in via cautelativa;
- f) radiazione.
Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per il Consiglio Direttivo di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d’appello nel merito rende inefficace l’istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso va presentato al Consiglio Direttivo, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Consiglio Direttivo emette provvedimento motivato e rinvia il tutto al Collegio dei Probiviri il quale dovrà giudicare entro i successivi 30 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nell’Associazione. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all’Assemblea Regionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi dell’Associazione.
Fin quando l’Assemblea Generale non decide di nominare il Collegio dei Probiviri, le sue funzioni sono demandate al Consiglio Direttivo e il ricorso alle sue decisioni va presentato all’Assemblea Generale che deciderà alla prima seduta utile.
Art. 18 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Verificatosi lo svolgimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora istituito e reso obbligatorio per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate nell’articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.
Art. 19 -Statuto/regolamenti
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere approvati dall’Assemblea.
Art. 20 – Collegio arbitrale
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove vi è la sede legale dell’Associazione. Il deliberato del Consiglio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del loro arbitrale.
Art. 21- Rimandi
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Libro Primo, Capo II, art. 36 e seguenti del Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, allo statuto ed ai regolamenti della “Federazione Cori Italiani Chorus Inside APS ETS” e degli Enti di Promozione Sociale ai quali si affilierà ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.
Letto, approvato e sottoscritto in Chieti il 31.01.2018